Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”. In generale, queste agevolazioni si applicano quando:
- il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastali;
- il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;
- l’acquirente ha determinati requisiti.
A proposito delle agevolazioni, le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
- se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%), imposta ipotecaria fissa di 50 euro, imposta catastale fissa di 50 euro,
- se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva: Iva ridotta al 4%, imposta di registro fissa di 200 euro, imposta ipotecaria fissa di 200 euro, imposta catastale fissa di 200 euro.
In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.
Gli atti assoggettati all’imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.


