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Successione, come e quando si paga

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La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesidalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Devono presentare la dichiarazione di successione: gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta; gli amministratori dell’eredità; i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari; i trustee. Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Non c’è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; ha un valore non superiore a 100.000 euro; non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono: 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro; 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia; 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.