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Antincendio, nuove norme per affitti brevi

estintore

Operazione sicurezza, nuova norma­­tiva affitti brevi. La disciplina delle lo­cazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turi­sti­co ricettive e del codice iden­tificativo na­zionale ha introdotto pre­scrizioni antincendio per le unità im­mo­biliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche.

Tutte le unità immobiliari – spiega Cevest, che da 40 anni a Firenze si oc­cupa di sicurezza nel settore antin­cen­dio – devono così essere dotate di dispositivi per la rivelazione di gas combustibili e monossido di car­bonio funzionanti; di estintori por­ta­tili a norma di legge da ubicare in po­sizioni accessibili e visibili, in par­ti­co­lare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pe­ricolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 mq di pavi­mento, o frazio­ne, con un minimo di 1 estintore per piano. Gli estintori possono essere a polvere o idrici.

Veniamo ai rilevatori di gas combu­stibili e Monossido di carbonio.

Per il metano vanno installati a una distan­za mino­re di 4 metri dal punto di uti­lizzo e a distanza di 30 cm dal sof­fitto. Per il Gpl a una distanza minore di 4 metri dal punto di utilizzo e a distanza di 30 cm dal pavimento. I ri­le­vatori di metano e Gpl hanno durata che varia da 4 a 5 anni a seconda dei modelli; per i modelli con cartuccia sostituibile, alla sua sostituzione si rinnova il periodo di durata fino a un max di due volte. Il rile­vatore di monossido di carbonio ha durata di 6 anni.

Il rivelatore è progettato per rilevare concentra­zioni pericolose solo al­l’in­terno di un locale (stanza) in cui è stato in­stallato.

Il rilevatore deve essere installato, testato e certificata la posa in opera, con una dichia­ra­zio­ne di conformità rilasciata da un’a­zienda qualificata. Per impianti fino a 4KW e sotto i 400mq va rilasciata la documen­tazione di corretta posa in opera della modifica dell’impianto, da aggiungere alla certificazione del­l’impianto esistente.