Operazione sicurezza, nuova normativa affitti brevi. La disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale ha introdotto prescrizioni antincendio per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche.
Tutte le unità immobiliari – spiega Cevest, che da 40 anni a Firenze si occupa di sicurezza nel settore antincendio – devono così essere dotate di dispositivi per la rivelazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti; di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di 1 estintore per piano. Gli estintori possono essere a polvere o idrici.
Veniamo ai rilevatori di gas combustibili e Monossido di carbonio.
Per il metano vanno installati a una distanza minore di 4 metri dal punto di utilizzo e a distanza di 30 cm dal soffitto. Per il Gpl a una distanza minore di 4 metri dal punto di utilizzo e a distanza di 30 cm dal pavimento. I rilevatori di metano e Gpl hanno durata che varia da 4 a 5 anni a seconda dei modelli; per i modelli con cartuccia sostituibile, alla sua sostituzione si rinnova il periodo di durata fino a un max di due volte. Il rilevatore di monossido di carbonio ha durata di 6 anni.
Il rivelatore è progettato per rilevare concentrazioni pericolose solo all’interno di un locale (stanza) in cui è stato installato.
Il rilevatore deve essere installato, testato e certificata la posa in opera, con una dichiarazione di conformità rilasciata da un’azienda qualificata. Per impianti fino a 4KW e sotto i 400mq va rilasciata la documentazione di corretta posa in opera della modifica dell’impianto, da aggiungere alla certificazione dell’impianto esistente.